Nessuna responsabilità colposa può gravare sul medico che abbia eseguito la vaccinazione attenendosi ai protocolli nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalità della sua esecuzione. Il medico non è tenuto trattandosi di una pratica routinaria ad eseguire altri e più complessi accertamenti preventivi. Sentenza n. 21177/15
FATTO: Nel 1997 P.F. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torre Annunziata la A.S.L. n. —- di Napoli per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antitifica, dalla quale assumeva di aver riportato postumi permanenti.
DIRITTO: Nel 2011 la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata affermava che, benché potesse ritenersi provato che l’iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità fosse ascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla ASL avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello non ha violato i principi in tema di responsabilità medica ed in particolare in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso venga prospettata una ipotesi di responsabilità (contrattuale) medica: essa ha positivamente accertato l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente (sulla cui entità non si è svolto peraltro un approfondimento istruttorio) ma ha poi escluso, sulla base di un accertamento in fatto fondato motivatamente sulle risultanze delle consulenze tecniche, in particolare della prima, che alcuna responsabilità colposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale si è attenuta ai protocolli nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, né era tenuta, trattandosi di una pratica routinaria ad eseguire altri e più complessi accertamenti preventivi).