Sorveglianza sanitaria e dispositivo sui taglienti.
La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria per gli Odontoiatri? …alla luce della Direttiva sui “taglienti”, ovvero del D. Lgs 19/2014… potrebbe esserlo.
Il decreto legislativo numero 19 del 19 febbraio 2014, entrato in vigore il 25 marzo 2014, prevede disposizioni specifiche in materia di protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario. Il decreto legislativo attua la D. E. n. 32/2010 integrando il D. Lgs 81/ 2008.
La legge afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, adoperandosi per evitare il rischio di ferite e infezioni provocate da dispositivi medici taglienti, attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro.
In particolare la legge prescrive di non supporre mai inesistente un rischio, di pianificare e attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta sul luogo di lavoro e infine di registrarle e segnalarle al fine di individuarne le cause.
Come si legge nel testo del decreto, le disposizioni si applicano “a tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale”.
Il datore di lavoro, nel processo di valutazione dei rischi, deve comprendere «tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione», individuando «le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali» per eliminare o diminuire i rischi professionali emersi.
Se, dopo la fase di valutazione, è stata identificata la presenza di rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare una serie di misure di prevenzione ben precise, tra cui la «definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori» per la manipolazione e lo smaltimento.
In via generale non sussiste una obbligatorietà ex ante a effettuare la sorveglianza sanitaria per gli studi odontoiatrici in riferimento alle disposizioni del D.lgs 19/2014. Se dalla procedura di valutazione dei rischi emerge che il lavoratore dello studio dentistico non è esposto a un rischio specifico, la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria ma solo facoltativa. In altre parole, un parere fornito dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute sancisce la possibilità di prescindere dall’effettuazione della sorveglianza sanitaria solo se i risultati della valutazione dei rischi – che, ai sensi del D.lgs 81/08, può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro e formalizzata con autocertificazione – dimostrano che l’attuazione di tale misura non è necessaria.
Punto di snodo, alla fine dei conti, è l’esito della valutazione del rischio di ferita da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione.
L’interpretazione più realistica prevede che se il rischio viene azzerato dalla messa in atto di misure di prevenzione, decade l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria: «la sorveglianza sanitaria non è necessaria negli studi odontoiatrici se, applicate le misure generali di tutela previste all’art. 286 quater, come certificato nella valutazione di cui all’art. 286 quinquies, il rischio da ferite da taglio non emerge come concreto e possibile».
Questa è ovviamente una interpretazione e rimane il dubbio, allora, se la sorveglianza sanitaria decada solo per gli studi che non hanno evidenziato rischi, o anche per quelli che li hanno eliminati con la prevenzione e le regole di buona pratica clinica. Tuttavia, come dimostra la cronaca sanitaria, non vi è procedura o tecnologia in grado di eliminare l’errore umano.