Il 25 marzo 2014 entra in vigore il Decreto Legislativo 19/02/2014 n. 19 sulla prevenzione delle ferite da taglio e da punta negli ambienti di lavoro sanitari, in applicazione delle direttive UE.
Il decreto interessa tutti i luoghi di lavoro ove operino lavoratori, sia dipendenti che tirocinanti, apprendisti, lavoratori part-time, studenti, ecc. e riguarda non solo gli ospedali e le case di cura, ma anche gli studi medici ed odontoiatrici privati.
Il decreto prevede che il datore di lavoro deve includere una specifica valutazione di merito nel Documento Valutazione Rischi relativa alle misure adottate per la prevenzione dei rischi derivanti da ferite da taglio, secondo i criteri elencati nel decreto stesso, e deve attivare la sorveglianza sanitaria a cura del medico del lavoro. Su quest’ultimo punto (obbligo di nominare il medico del lavoro), la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha chiesto un chiarimento al Ministero della Salute perché tale obbligo (secondo la FNOMCeO) non dovrebbe riguardare indistintamente tutti gli studi medici e odontoiatrici, ma solo quelli dove il rischio lavorativo è accertato e prevedibile.
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