Promemoria – Protocollo n. 4111 del 17/10/2023

Sperando di fare cosa utile, con la presente desideriamo ricordare alcune disposizioni in materia di ECM.

Preliminarmente, si raccomanda a tutti gli iscritti di consultare la propria posizione ECM  sul sito del COGEAPS https://www.cogeaps.it/ al quale si accede con SPID/CIE.

Si ricorda che l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine pertanto i crediti conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo, non saranno ritenuti utili ai fini del soddisfacimento.

  • Il triennio formativo 2023-2025 è iniziato il 01/01/2023 e terminerà il 31/12/2025, con un obbligo formativo standard di 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni).

 

  • Per quanto riguarda il triennio 2020-2022, il DL 198/2022 come modificato dalla Legge di conversione 14/2023, all’art. 4 comma 5 prevede la proroga al 31 dicembre 2023per il conseguimento dei crediti ECM a valere per tale triennio. Pertanto, alla luce della disposizione di cui sopra, è ancora possibile sanare carenze formative relative al triennio 2020-2022 spostando crediti conseguiti entro il 31/12/2023.

 

  • La Commissione nazionale per la formazione continua non si è ancora espressa circa la possibilità di acquisire crediti compensativi a valere per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.

 

  • Il comma 4 dell’art. 162 del d.lgs.  101/2020 (Gazzetta Ufficiale) stabilisce i criteri riguardo all’obbligo dei crediti in materia di radioprotezione:

I  crediti  specifici  in  materia  di  radioprotezione  devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica,  gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento  dei crediti complessivi previsti nel  triennio  per  gli  specialisti  in fisica medica e per  i  medici  specialisti  e  gli  odontoiatri  che svolgono attività complementare. Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all’art. 162 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 >>> Chiarimenti dl 101_202

 

  • Ricordiamo che l’art. 38-bis del DL 152/2021 (Gazzetta Ufficiale)  ha disposto che, a partire dal triennio formativo 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale nell’ultimo triennio utile, come citato dalla legge 29/12/2021 n. 233 (Gazzetta Ufficiale)

 

  • Infine, ricordiamo che per i professionisti che hanno compiuto 70 anni, il COGEAPS riconosce in modo automatico l’esenzione dall’obbligo ECM presupponendo il non esercizio o l’esercizio saltuario della professione fino a 5000 euro di reddito annuo. Nel caso in cui, invece, la professione venga esercitata abitualmente, il professionista ultra 70enne deve comunicare al COGEAPS, tramite l’area riservata, l’esercizio non saltuario dell’attività professionale poiché, in tal caso, rimane soggetto all’obbligo formativo ECM

 

COMUNICAZIONE FNOMCEO-N-132-2023

 

 

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