Facciamo presente quanto segue:
la normativa prevede che la marca da bollo di euro 2,00 sia applicata sulle fatture per prestazioni sanitarie (in esenzione di IVA) di importo superiore a euro 77,47. Dal 2016, la normativa sopra esposta non cambia, ma il medico dovrà:
– apporre la marca da bollo da euro 2,00 sull’originale della fattura consegnata al cliente
– sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura: Imposta di bollo assolta sull’originale. ID XXXXXXXXXX (scrivere il numero identificativo della marca da bollo da 2 euro che è stata apposta sulla fattura originale consegnata al cliente). Tenuta presente la nuova veste della marca da bollo, recante il codice identificativo, si ritiene corretto e a tutela, del corretto adempimento dell’imposta di bollo, l’indicazione di tale codice.
Si precisa inoltre che la mancata indicazione dello stesso sulla fattura trattenuta dal professionista non è al momento sanzionabile.