Medici competenti – nota del Ministero della Salute
Medici competenti – applicazione del decreto 26.11.15 recante “modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro” – Il Ministero della Salute con nota del 15.3.16 inviata alla Federazione ha chiarito che “ai medici che non hanno completato i crediti ECM previsti per il periodo 2011-2013, prolungato al 31 dicembre 2014, è riconosciuta in forza del D.M. 26.11.2015, la possibilità, in funzione della continuità del percorso formativo, di completare i crediti ECM relativi al triennio 2011-2013 entro il 30 giugno 2016, in aggiunta ai crediti formativi da conseguire nel programma ECM del triennio 2014-2016. Il completamento dei crediti relativi al triennio 2011-2013 entro la data del 30 giugno 2016 consente la reinscrizione nell’elenco dei medici competenti, anche nelle more del conseguimento dei crediti 2014-2016. Qualora non ricorrano le condizioni per avvalersi della facoltà concessa dall’art. 2, comma 2-bis, del D.M. 4.3.2009, (non essendo stata raggiunta la quota dell’avvenuto conseguimento del 50% dei crediti del triennio 2011-2013) per la reinscrizione nell’elenco dei medici competenti è richiesta necessariamente l’avvenuta partecipazione al programma di aggiornamento 2014-2016 con il conseguimento di almeno il 70% del totale dei crediti previsti nel triennio nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro. Ovviamente il mancato completamento del totale dei crediti previsti per il triennio, entro il termine massimo della fine del prossimo anno, darà luogo nuovamente alla cancellazione dall’elenco nazionale, per carenza del requisito dell’aggiornamento, di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/08″.
Mozione sul Ddl responsabilita’ professionale
Pur apprezzando il notevole impegno profuso nel promuovere e portare ad approvazione in un ramo del Parlamento il Ddl sulla responsabilità professionale medica e sanitaria finalizzato alla giusta tutela dei diritti del cittadino/paziente e restituire serenità all’esercizio medico ed odontoiatrico;
fermo restando l’impegno a sostenere in tutte le sedi appropriate le proposte di emendamenti approvate all’unanimità nel Consiglio Nazionale del 12 dicembre 2015;
il Consiglio Nazionale nella seduta del 5 marzo 2016, in merito al Ddl sulla responsabilità professionale, impegna il Comitato Centrale della FNOMCeO a sostenere nella prossima audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato:
– che le linee guida di cui all’art. 5 siano elaborate di concerto tra Ministero della Salute, FNOMCeO, Società Scientifiche, Istituti Scientifici e Università e validate da un autorevole Orgnismo Scientifico terzo qual è l’ISS;
– che il doppio binario della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non si traduca per il medico dipendente e convenzionato nella necessità di una copertura assicurativa anche del primo rischio oltre che per la rivalsa;
– che l’istituto della rivalsa non determini, così come strutturato con il ricorso al giudice ordinario, una contrapposizione di interessi tra l’azienda sanitaria ed il professionista e non innesti fenomeni di rivalsa anche per colpa lieve con ricadute di recupero crediti anche nei riguardi degli eredi;
– che la rivalsa resti nella competenza della Corte dei Conti;
– che all’art. 7 si dica chiaramente che il comma 3 non è applicabile ai medici dipendenti e convenzionati;
– che in tutto il Ddl laddove si parla di responsabilità sanitaria si dica “Responsabilità Medica e Sanitaria”.
No all’abbandono della sperimentazione animale
Facendo riferimento al dossier sulla sperimentazione animale comparso su Repubblica Salute del 9 febbraio 2016 (vedi allegato) e al successivo editoriale della Senatrice Elena Cattaneo del 18 febbraio 2016 (vedi allegato) è opportuno ribadire alcuni concetti utili ai medici italiani. I cittadini esigono che la ricerca sia libera e che non sia vincolata da limiti che possano ledere l’esercizio del diritto alla salute. Soprattutto il medico clinico, che ha come fine ultimo del suo agire il bene del paziente, si aspetta che la ricerca metta a sua disposizione rimedi sempre più efficaci.
La ricerca deve essere pertanto regolamentata in modo rigoroso, ma non deve essere rallentata o ostacolata, se si vuole perseguire l’interesse dei pazienti. Le leggi vigenti obbligano a presentare sperimentazioni idonee su animali di piccola e/o grossa taglia prima di passare alla sperimentazione di un nuovo farmaco sull’uomo. Questo passaggio è indispensabile perché, se non si acquisiscono prima informazioni sulla sicurezza ed efficacia dei trattamenti, si corre il rischio concreto di sperimentare direttamente su pazienti e bambini. Una prospettiva da rifiutare per l’orrore che suscita.
Ogni metodo, tecnica, proposta,approccio complementare, integrativo o – ove possibile – alternativo alla sperimentazione animale sarà il benvenuto.
Ma deve essere riaffermato che, allo stato delle conoscenze attuali, l’abbandono della sperimentazione animale non è praticabile. Un fermo no pertanto a tutte le manovre che rallentano la sperimentazione e rimandano a data da destinarsi le soluzioni che la ricerca è attualmente in grado di realizzare nell’interesse primario dei malati.
Domicilio professionale: alcuni chiarimenti
Dopo le richieste di chiarimento da parte di diversi Ordini, in merito al concetto di domicilio professionale per le prime iscrizioni da parte dei neolaureati, la Fnomceo fa il punto ricordando che l’art. 16 della Legge 21 dicembre1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) ha previsto per i professionisti degli Stati membri dell’UE, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, l’equiparazione alla residenza del domicilio professionale.
Tali requisiti sono da ritenersi sempre alternativi, altrimenti si verrebbe a creare una violazione della legge stessa.
Occorre evidenziare che l’istituto del domicilio professionale non coincide pienamente con quello di domicilio previsto dall’art. 43, comma 1, del codice civile (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) il quale ha un’accezione più ampia, comprensiva, oltre che degli aspetti di carattere economico, anche di carattere sociale e familiare.
L’aggiunta del termine “professionale” indica chiaramente che si tratta di un concetto più specifico, che deve essere inteso come il luogo in cui il professionista esercita (o intende esercitare) in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale.
Il sanitario che intenda iscriversi all’Albo dell’Ordine in relazione al domicilio professionale dovrà, quindi, indicare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200, l’indirizzo presso il quale svolge o intende svolgere (nel caso di prima iscrizione) la propria attività lavorativa.
Resta fermo il dovere dell’Ordine di effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni