DECRETO 17 ottobre 2017 n. 206 con note — ATTO COMPLETO —
Con la pubblicazione in G.U. del Decreto della funzione pubblica relativo al “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″ Cambiano i criteri di esclusione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali per il lavoratori pubblici Il decreto abroga il DPCM n. 206 del 18.12.2009
Ecco la comparazione tra il vecchio decreto e il nuovo:
VECCHIO DECRETO DPCM n. 206 del 18.12.2009 (ABROGATO):
Per i soli lavoratori del comparto pubblico Il DPCM n. 206 del 18.12.2009 stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato oltre che quelli in cui l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
NUOVO DECRETO : DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 ( IN VIGORE ):
Esclusioni dall’obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.